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Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno

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Cos'è Regime di aiuti a sostegno dell'occupazione di determinati lavoratori in Italia e nel Mezzogiorno (Bonus Giovani). Articolo 22, del decreto - legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.  A chi si rivolge Ai datori di lavoro privati che, ai sensi dell’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024. Si precisa inoltre che ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,  Cosa prevede La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e quanto declinato nell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cuial presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Obiettivo: Inclusione sociale Dimensione impresa: Microimpresa, Media Impresa, Grande Impresa, Piccola Impresa Tipologia soggetto: Cittadino, Consorzio, Cooperative/Associazioni Non Profit, Ente Pubblico, Impresa, Impresa da costituire - Altro, Impresa da costituire - Femminile, Impresa da costituire - Giovanile, Impresa - prevalenza femminile, Impresa - prevalenza giovanile, Impresa - SU/PMI innovativa, Istituto finanziario, Professionista, Rete d'impresa, Università/Ente di Ricerca Forma agevolazione: Riduzione dei contributi di previdenza sociale Codici ATECO: Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti Note: Il riconoscimento del beneficio non è correlato alla pubblicazione di un apposito bando, quanto ad un arco temporale di vigenza indicato in norma primaria.

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